Cassazione penale: Alcoltest legittimo anche se il veicolo è fermo.

Cassazione penale: Alcoltest legittimo anche se il veicolo è fermo.

Con la sentenza del 11.12.2013 n° 45514, la Corte di Cassazione ritorna su un tema dibattuto, relativo alla possibilità che un soggetto in fermata sia sottoposto ad alcoltest e sanzionato nel caso di esito positivo dello stesso.

I Giudici di legittimità statuiscono in maniera affermativa, osservando che la fermata altro non è se non una fase della circolazione, e dunque non si sottrae alle regole generali di cui al Codice della Strada.

 L’art. 186 del Codice della Strada, al comma 1, vieta la “guida” in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Tale disposto normativo ha sollevato dubbi in merito al concetto stesso di “guida”, laddove esso si espone ad una interpretazione alternativa di guida come vicenda circolatoria di veicoli (in movimento) o come semplice relazione funzionale tra conducente e veicolo (riscontrabile anche in fermata). 

Non a caso, alcune pronunce di legittimità, riflettendo sulla percorribilità del controllo con etilometro nei confronti di un soggetto alla “guida” di un veicolo in fermata, hanno sostenuto che, essendo la guida intesa come circolazione di veicoli, ed essendo contestualmente la fermata fase della circolazione, la risposta a tale quesito non possa che essere positiva: il soggetto in fermata verrà controllato con alcoltest e sanzionato, se ricorrono i presupposti (Cass. sez. IV, 37631/2007, a cui si aggiunge la sentenza in commento).

Altre sentenze hanno reso possibile il controllo con alcoltest al soggetto in fermata, richiedendo espressamente un quid pluris: la punibilità è subordinata alla prova certa che egli abbia circolato già in stato di ebbrezza prima di stazionare nel luogo ove avviene l’accertamento tecnico (Cass. pen., sez. V, 30209/2013; Cass. sez. VII, 10476/2010).

Risulta evidente che, mentre la prima tesi definisce la fermata “fase della circolazione”, la seconda tesi ripudia implicitamente tale principio, posto che, altrimenti, l’utilizzo dell’alcoltest e la conseguente eventuale punibilità non sarebbero affatto condizionati dalla prova di una precedente vicenda circolatoria già “condita” dallo stato di ebbrezza.

A ben vedere, è possibile riscontrare una sottile difformità di vedute in giurisprudenza, rilevante non tanto in punto di utilizzabilità dello strumento “etilometro” nei confronti del soggetto in fermata, la quale è garantita da entrambe le tesi, quanto in tema di onere della prova di cui è gravato il soggetto controllato.

Seguendo la tesi che non richiede la prova della circolazione in stato di ebbrezza avvenuta in precedenza, si dovrebbe reputare irrilevante che il soggetto dimostri di aver fatto uso di bevande alcoliche dopo essersi fermato, posto che l’art. 186 cit., considerando “guida” anche la fermata, sarebbe direttamente punitivo anche nei confronti di tale condotta. Residuerebbe solo la possibilità (patrocinata anche dai Giudici di Legittimità nella sentenza in commento) per l’imputato di provare l’irregolarità del controllo su altri fronti (es. inefficienze tecniche dell’apparecchiatura).

Valorizzando la tesi opposta, che consente la punibilità solo qualora sia dimostrato che il soggetto abbia guidato già in stato di ebbrezza e solo successivamente si sia fermato, egli potrebbe non solo fornire prova (contraria) che l’uso di bevande alcoliche sia avvenuta solo durante la fermata, ma anche avvalersi delle altre prove testé citate (es. irregolarità del controllo o inefficienze tecniche dello strumentario).   

Chi scrive si allinea con i principi espressi dalle pronunce sussumibili nel secondo percorso ermeneutico, per un motivo: la sanzione nei confronti di una persona in stato di ebbrezza dovrebbe essere comminata (si perdoni l’ovvietà) per “aver circolato” in tale stato; ma contestualmente la ratio dello strumento punitivo dovrebbe essere rappresentata dall’esigenza di tutelare la collettività dai rischi connessi a tale circolazione. Detti rischi emergono ictu oculi solo nel caso in cui la vicenda circolatoria sia consistita nel movimento dell’auto e nell’interazione con la realtà circostante, non anche in una condotta assolutamente statica, come quella che si registra nel momento della fermata.

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