Danni da incidente stradale: IVA dovuta anche senza fattura.

Danni da incidente stradale: IVA dovuta anche senza fattura.

I Giudici di Piazza Cavour ribadiscono una verità quasi misconosciuta: quando ci viene danneggiata l'auto in un incidente stradale, e ci viene risarcito il danno, anche se non abbiamo ancora riparato il nostro veicolo dev'esserci liquidata anche l'IVA, non solo l'importo imponibile contenuto in preventivo. È quanto si legge nella sentenza della III sezione civile della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 10 giugno, n. 14535In primo grado il Giudice di Pace di Roma e il Tribunale Capitolino avevano escluso che al danneggiato spettasse l'IVA, perchè non essendoci la prova della riparazione, il pagamento dell'IVA avrebbe costituito un indebito arricchimento. Gli Ermellini correggono i Giudici di merito: l'IVA è dovuta anche se c'è solo un preventivo, perchè "il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali".

UN DANNO BAGATELLARE, MA IL DANNEGGIATO NON MOLLA - Una causa per meno di 300€ di IVA non pagata, che ha fatto tutti i gradi di giudizio. Il danno pagato senza IVA era infatti pari a 1127,67€. Evidentemente è iniziata anche come questione di principio, che alla fine è stata vinta dal danneggiato. Il Giudice di Pace di Roma gli aveva infatti negato l'IVA e il Tribunale aveva rigettato l'appello, condannandolo alle spese. A questo punto, vedendosi erodere il risarcimento dai costi legali, il pervicace automobilista ha chiesto alla Suprema Corte, che gli ha dato ragione, peraltro ribadendo un principio già affermato nel 1997, poi confermato nel 2010 ed ora anche nel 2013.

L'IVA E' UN DANNO CONSEQUENZIALE, DEV'ESSERE PAGATA - Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è il seguente: "il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta". Non dunque ciò che è stato effettivamente speso, ma ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Precisano, gli Ermellini, che tale principio è già stato affermato dalla stessa Suprema Corte con le sentenze nn. 10023 del 1997 e1688 del 2010. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta. In tutti gli altri casi, fattura o non fattura, la compagnia di assicurazione deve pagare tutto l'importo preventivato, senza trattenersi l'IVA.

Per approfondire l'argomento visita la nostra sezione dedicata all'infortunistica stradale, oppure visita il sito www.romainfortunistica.it

home